
La responsabilità medica è quel tipo di responsabilità che deriva dai danni cagionati ai pazienti da errori od omissioni dei sanitari. Le tipologie di danno risarcibile in conseguenza di responsabilità medica sono molteplici e ricomprendono quello derivante da errore diagnostico, quello derivante da errore terapeutico, quello derivante da omessa vigilanza. La legge Gelli (legge n. 24/2017), fissa i presupposti e le peculiarità della responsabilità civile del sanitario e/o della struttura sanitaria, sia essa privata che pubblica. Mentre, infatti, i medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale, e quindi ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano i termini di onere probatorio.
La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale. Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria.
Lo studio legale Sinopoli di prefissa di sostenere i propri assistiti rimasti vittime di errori da parte dei sanitari che li hanno avuti in cura e che quindi intendono esperire un’azione giudiziaria al fine di poter ottenere il risarcimento per il pregiudizio subito.
